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Cappellate

Vota la petinzione contro la legge ammazza blog.

Ecco il link, http://firmiamo.it/salviamointernet#sign.

 Firmate e fate firmare, non perdete tempo, bisogna raggiungere 10,000 firme il piu’ presto possibile.

Proposta gia approvata dal consiglio dei ministri ma non ancora approvato dal parlamento:
La legge Levi-Prodi prevede che chiunque abbia un blog o un sito debba registrarlo al ROC, un registro dell’Autorità delle Comunicazioni, produrre dei certificati, pagare un bollo, anche se fa informazione senza fini di lucro.

La petizione  vuole fermare questo controllo di internet da parte del governo italiano! Il disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei ministri il 12 ottobre. Nessun ministro si è dissociato. Sul bavaglio all’informazione sotto sotto questi sono tutti d’accordo.


Ecco cosa dicono su internet:

Valentino Spataro di Civile.it che per primo ha scoperto il disegno di legge di Agosto:
http://www.civile.it/news/visual.php?num=45712  

L’intervento di Beppe Grillo:
http://www.beppegrillo.it/2007/10/la_legge_levipr.html  

Punto Informatico:
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2092327  

Master New Media:
http://www.masternewmedia.org/it/2007/10/19/editoria_online_ddl_leviprodi_introduce.htm

Repubblica
http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/scienza_e_tecnologia/testo-editoria/testo-editoria/testo-editoria.html  

Il Disegno Di Legge
http://www.governo.it/Presidenza/DIE/doc/DDL_editoria_030807.pdf  

Il Disegno di Legge Ferragostano

Il disegno di legge sull’editoria presentato il 3 agosto 2007 dal Governo, bravi, propone di qualificare ogni sito o blog come prodotto editoriale.

Capo I Il prodotto e l’attività editoriale

Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale)

1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.

3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

Praticamente ne restano fuori dischi, film, youtube e i cataloghi per le vendite.

Vediamo come viene qualificato chi realizza prodotti editoriali:

Art. 5 (Esercizio dell’attività editoriale)

1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative

Anche senza scopo di lucro.

Bloggers, ci siete? Grillo, ci sei? Tutti.

Vorrei dire: basterebbe andare anche ogni giorno in piazza Duomo a parlare al pubblico e si diventa prodotto editoriale.

Prima prodotti editoriali erano “cose” destinate al lucro, realizzate da editori, da imprenditori (anche persone fisiche) che andando in Prefettura chiedevano l’iscrizione nel registro degli editori, conformemente al codice attività che risulta alla Camera di Commercio e legato alla partita iva.

Insomma: oggi si deve volere essere editori, non lo si e’ per il semplice fatto che si scrive un ebook.

Ora che tutti diventiamo editori … mi scappa da ridere … si applicano tutti gli adempimenti dei quotidiani cartacei …

Art. 7 (Attività editoriale su internet)

1. L’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Non si poteva trovare un termine piu’ generico e impreciso per applicare una intera normativa, quella della stampa, a chi scrive sul web, a qualsiasi titolo.

In effetti si applica il Roc, non la normativa sulla stampa. Il Roc, registro operatori della comunicazione, sostituisce i vecchi registri dei periodici presso i Tribunali.